Buste paga più alte dal 1 luglio 2023!

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L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), ha previsto che dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, già previsto dal 1° gennaio 2023, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Ne deriva che, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, il lavoratore dipendente ha diritto ad ottenere, direttamente in busta paga e senza necessità di presentare alcuna domanda, uno sconto contributivo in suo favore pari al:

  • 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, invece, per effetto della modifica apportata dal decreto lavoro, il lavoratore dipendente ha diritto ad ottenere, direttamente in busta paga e senza necessità di presentare alcuna domanda, uno sconto contributivo in suo favore pari al:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;

  • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023 o mensilmente, troverà applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto alla quattordicesima mensilità, l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 non prevede espressamente alcuna indicazione. 

E’ tuttavia possibile ritenere che nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione della quattordicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

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